Imu e Fotovoltaico: devo pagare di più se ho un impianto fotovoltaico?
Si chiama IMU, la più conosciuta ex ICI che entrerà a pieno regime solo nel 2015. Nel frattempo però, per non dimenticarci di questa tassa sugli immobili, con il decreto SalvaItalia si ha l'IMUS, Imposta Municipale Unica Sperimentale, che si applica anche sulla prima casa. Come funziona invece per gli impianti fotovoltaici installati nel nostro tetto e cosa è cambiato rispetto all'ICI, nelle cui disposizioni vi erano ancora delle parti confuse nel classificarlo come bene immobile o bene mobile. Cerchiamo di fare chiarezza partendo dall'aliquota IMU e la classificazione in categoria dei fabbricati.
Quanto si dovrà pagare?
L'aliquota da pagare è differente per comune:
- a Roma per la prima casa si paga lo 0,5% del valore dell'immobile, mentre per la seconda casa è dell'1%;
- a Milano per la prima casa si paga lo 0,96%.
Come viene calcolato il valore della casa (immobile)?
Il valore dell'immobile, ovvero di un'abitazione privata, ma anche di una semplice tettoia, un magazzino o un locale viene calcolato in base a un moltiplicatore che nel caso dell'IMU è di 160. Per le atre tipologie di abitazione il coefficiente è differente in base alla classificazione catastale.
Il coefficiente è 140 per i fabbricati classificati:
- nel gruppo catastale B, come conventi, collegi, orfanotrofi, ospizi, seminari e caserme;
- nelle categorie catastali C/3, come laboratori per arti e mestieri;
- nelle categorie catastali C/4, come esercizi sportivi senza fini di lucro;
- nelle categorie catastali C/5, come stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro.
Il coefficiente è 80 per i fabbricati classificati:
- nella categoria catastale D/5, come come istituti di credito;
- nella categoria catastale A/10, come uffici e studi privati.
Il coefficiente è 60 per i fabbricati (elevato a 65 dal 10 gennaio 2013):
- classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
Fanno parte della categoria catastale D/5:
- opifici e attività commerciali che non vedono variare la loro destinazione d'uso;
- alberghi, pensioni, cinema e teatri;
- scuole e laboratori scientifici privati;
- residence;
- fabbricati destinati ad attività agricole;
- ospedali e case di cura.
Il coefficiente è 55 per i fabbricati:
- classificati nella categoria catastale C/1 come negozi e botteghe.
I terreni agricoli: moltiplicatore 130
I valore dell'immobile si calcola applicando all'ammontare del reddito dominicale del catasto, rivalutato del 25% un moltiplicatore di 130, mentre i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è di 110.
Abitazioni con impianti fotovoltaici: c'è una classificazione?
Ricordiamo la nota diatriba sul tema dell'imposta comunale sugli immobili, l'ex-ICI, il quale sanciva la quota dovuta in base al criterio di bene immobile o bene mobile dell'impianto da fonti rinnovabili. Anche con la nuova normativa dell'IMU, il dubbio è sempre lo stesso: un sistema fotovoltaico, installato nel tetto della nostra abitazione, sia esso integrato parzialmente, totalmente o no, è un bene immobile assoggettato al pagamento dell'imposta sopracitata o un bene mobile e, quindi, non assoggettato a questa tipologia di pagamento?
Sulla definizione dell'impianto fotovoltaico quale bene immobile o bene immobile vi sono molte incertezze, sia nelle interpretazioni date dall'Agenzia del territorio, sia dall'Agenzia delle Entrate, in quanto inserirlo nella categoria di bene immobile significherebbe "condannare" ogni proprietario di un sistema da fonti rinnovabili al pagamento di una quota maggiore nell'IMU, riducendo, con un'incoerenza imbarazzante, i benefici economici, l'incentivo e l'incoraggiamento a fruire di fonti rinnovabili, con la sua successiva tassazione.
Al momento l'unica normativa che regola la discussione è il Dlgs 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, ma questo non disciplina la metodologia da seguire per effettuare il censimento di questa tipologia di immobili, il quale compito è delegato all'ufficio del Catasto che opera secondo l'Agenzia del Territorio. Per maggiori informazioni leggi anche: Il catasto degli impianti fotovoltaici: normativa, i casi in cui è obbligatorio e a chi rivolgersi.
L'impianto fotovoltaico è un bene immobile o bene mobile?
E' il punto critico della situazione: stabilire se l'impianto fotovoltaico è un bene immobile o un bene mobile definisce anche la validità del tributo dovuto. Per definirlo in questa o quella categoria è necessario, dunque, fare luce su cosa si intende per i due termini.
Per bene immobile si intende un bene in due situazioni tipo, fermo restando che non vi è unanimità nel riconoscere tali definizioni:
- un bene inamovibile da un altro bene immobile, quale può essere un terreno, un edificio, un fabbricato nel quale è collocato;
- un bene privo dell'integrazione con il supporto di un altro immobile, come un terreno, un edificio o un fabbricato o dell'integrazione fra le parti stesse.
Se riflettiamo bene, tale definizione sulla situazione tipo di un impianto fotovoltaico a uso domestico e installato sul tetto di un edificio presenta la caratteristica dell'amovibilità, ma questa per contro, potrebbe modificarsi in movibilità, in quanto lo spostamento dei pannelli solari è possibile. In questo caso, si deduce che l'impianto fotovoltaico trova accoglimento in entrambe le definizioni di bene immobile e mobile.
Chi si batte per inserire l'impianto fotovoltaico come bene immobile:
Il CNN, il Consiglio Nazionale del Notariato ha, dal canto suo, dato una propria definizione:
Per bene immobile (dettata dall'art. 812 c.c.), si intendono "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". In seguito, al secondo comma si precisa che "sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione".
Per bene mobile si intendono tutti gli altri beni che non sono indicati nella precedente categoria.
Secondo questa definizione, il CNN ha inserito le centrali fotovoltaiche di potenza superiore ai 20 kW nella categoria di beni immobili, evidenziando il fatto che le stesse possono e devono essere classificate beni mobili nel momento in cui per assolvere la loro funzione non possono fare a meno del collegamento col territorio in cui sono collocate, ovvero il luogo in cui avviene l'integrazione tra gli elementi dell'impianto e l'allaccio alla rete elettrica nazionale.
Anche per l'Agenzia del Territorio la classificazione fatta dal CNN trova un ampio consenso, inserendo l'impianto fotovoltaico nella categoria dei beni immobili, in quanto esso presenta una stabile connessione con il suolo in cui è installato: nella risoluzione 3/T/2008 l'impianto fotovoltaico viene classificato come bene immobile e, dunque, soggetto al pagamento IMU.
Chi si batte per inserire l'impianto fotovoltaico come bene mobile:
L'Agenzia delle Entrate si trova nella posizione di difficile difesa del fotovoltaico: nelle circolari 46/E/2007, 112/E/2009 e 38/E/2008 inserisce l'impianto fotovoltaico nella categoria di bene mobile, giustificando la sua scelta nella reale possibilità di separare il bene mobile (l'impianto) dal bene immobile, l'edificio o il fabbricato in cui è installato, senza modificarne funzionalità e destinazione d'uso e spostarlo in qualsivoglia sito altro.
Se l'impianto fotovoltaico è un bene comune è esente dall'IMU?
Un secondo punto punto di criticità è la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica nazionale, il quale costituisce elemento fondamentale per essere individuato come bene comune e quindi non soggetto al pagamento dell'IMU, mettendo in evidenza che i lastrici solari, in cui sono installati piccoli impianti fotovoltaici per autoconsumo domestico, godono della stessa natura dell'edificio in cui sono collocati e per questo esenti dal pagamento IMU.
In realtà, questa interpretazione è valida solo per il CNN, mentre l'Agenzia delle Entrate evidenzia il fatto che la destinazione urbanistica del terreno sul quale è collocato l'impianto, sia essa stata agricola o edificabile, non è destinata a essere modificata dal momento in cui ospita un sistema solare e deve rimanere invariata.
E gli impianti fotovoltaici 2013? C'è una nuova determinazione catastale?
In realtà nel 2013, la situazione degli impianti fotovoltaici, la loro classificazione e la quota da pagare in base a questo non è stata ancora ben chiarita. Si ha una sola determinazione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare presente nella Circolare n. 6/2012, pubblicata dall' Agenzia del Territorio e che censisce tale tipologia di impianti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Con la Circolare n. 6/2012, l'Agenzia del territorio ha l'obiettivo di aumentare i livelli di uniformità delle stime catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare, con trasformazioni innovative sia sotto il profilo tipologico che tecnologico, consentendo di definirli in modo più chiaro della situazione precedente (come abbiamo visto sopra). In realtà, invece, nonostante l'introduzione del nuovo IMU non si ha ancora un'idea chiara sulla situazione di assoggettamento degli impianti da fonti rinnovabili alla tassa sugli immobili.
L'imposta IMU infatti, dovrebbe ricadere anche sugli impianti da fonti rinnovabili, dunque sia eolici che fotovoltaici accatastati nella categoria D con un innalzamento della quota dovuta a causa dell'aliquota d'imposta base pari al 7,6 per mille e alla rivalutazione della rendita catastale che deve essere effettuata co un moltiplicatore di 60, rispetto al 50 precedente). Si ha ancora da aspettare per un chiarimento dettagliato.
Per ricapitolare: IMU e fotovoltaico
IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
CIRCOLARE N. 6/2012 |
IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE E SPECIALE |
MOLTIPLICATORE |
categoria catastale dei gruppi D e E |
Trasformazioni di tipo tecnologico (installazione di impianti da fonti rinnovabili) |
60 |