Il catasto degli impianti fotovoltaici: normativa, i casi in cui è obbligatorio e a chi rivolgersi
Con i nuovi decreti, l'utilizzo di energie alternative non è più solo una scelta consapevole verso il rispetto dell'ambiente e la ricerca dell'autosufficienza energetica, ma è diventato un obbligo normativo: su ogni edificio ex novo deve essere installato almeno un impianto o sistema per la produzione di calore, raffreddamento e elettricità che sfrutti fonti rinnovabili e lo stesso obbligo è disposto per le strutture sottoposte a ristrutturazioni rilevanti, in base all'art 11 del Dlgs n. 28/2011, il Decreto Rinnovabili, Attuazione della direttiva 2009/28/CE.
E' dell'Agenzia del Territorio la nota esplicativa n. 31892 del 22 giugno 2012, indirizzata ad uffici provinciali e direzioni regionali, che chiarisce i casi in cui un impianto fotovoltaico deve essere accatastato in maniera indipendente:
- gli impianti di piccola entità sono classificati come pertinenza delle unità abitative singole, in quanto utilizzano l'energia prodotta solo per autoconsumo domestico;
- gli impianti di potenza rilevante sono classificati come una piccola centrale elettrica e per questa tipologia è necessario avviare la procedura di iscrizione all'apposito catasto dell'immobile sul quale sono installati i pannelli solari, ovvero nella categoria D1 - opifici industriali. I pannelli fotovoltaici vanno inclusi nella determinazione della rendita catastale.
I casi in cui è necessario procedere con l'accatastamento dell'immobile con impianto fotovoltaico
- Impianto fotovoltaico che comporta una rendita catastale, aumentando il valore capitale di una percentuale pari o superiore al 15%. Necessita di una variazione catastale (tenendo conto della variazione nelle caratteristiche e nella destinazione d'uso);
- impianto fotovoltaico che deve essere trasferito di proprietà o edificio, si prevede il frazionamento dell'immobile (individuando le porzoni immobiliari che comprendono l'unità abitativa) e si avvia l'accatastamento separato, immobile e impianto fotovoltaico singolarmente.
I casi in cui NON è necessario l'accatastamento dell'immobile con un impianto fotovoltaico
Come detto nell'introduzione, non tutti gli immobili che ospitano un impianto fotovoltaico necessitano di essere accatastati e questi sono i casi tipo in cui, in realtà, una registrazione al catasto vi è già:
- impianto fotovoltaico architettonicamente integrato o parzialmente integrato, secondo l'art.2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007;
- impianto fotovoltaico realizzato su aree di pertinenza di un comune;
- impianto fotovoltaico realizzato su aree esclusive di fabbricati già censiti al Catasto edilizio urbano, considerati unità immobiliari autonome;
- impianto fotovoltaico fino a 3 kW;
- impianto fotovoltaico con potenza in kW non superiore a tre volte il numero delle strutture abitative servite;
- impianto fotovoltaico installato a terra che non occupa una superficie superiore ai 150 m3.
Requisiti previsti per gli edifici che ospitano impianti fotovoltaici per ottenere il riconoscimento del carattere di ruralità
Per ottenere il riconoscimento del requisito di ruralità dell'immobile che ospita un impianto fotovoltaico realizzato su un fondo agricolo, con categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, è necessario persista almeno una di queste situazioni tipo:
- impianto fotovoltaico installato su una reale azienda agricola con terreno e beni atti alla produzione agricola;
- impianto fotovoltaico collocato nel medesimo comune o limitrofe in cui sono i terreni agricoli;
- l'energia deve essere generata dal soggetto proprietario dell'azienda agricola nell'ambito della sua attività. In seguito a una produzione elettrica di 200kW, l'energia deve derivare esclusivamente da impianti fotovoltaici integrati e, per ogni 10 kW, entro 1 Mw, l'azienda agricola deve avere almeno un ettaro di terra;
- il volume d'affari derivante dalla produzione agricola deve essere superiore di quello del fotovoltaico.