Detrazione 36 o 50%? La nuova risoluzione 22/E dell'Agenzia delle Entrate

In base alla nuova risoluzione 22/E dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 2 aprile l'installazione di un impianto fotovoltaico residenziale rientra tra l'esecuzione di interventi che hanno diritto a fruire della detrazione e delle agevolazioni al 50%. Se, dunque, prima vi erano ancora dei dubbi e non vi erano dei precisi criteri di ottenimento di questa tipologia di agevolazioni, ora è possibile stare più tranquilli e acquistare un sistema solare per soddisfare il proprio fabbisogno energetico.

Precedentemente il Gse e la Federazione Anie avevano già chiarito i criteri di ottenimento delle detrazioni 50%, già presenti nell'art.16-bis del Tuir, (all'interno della risoluzione 22/E) ma con la nuova normativa si è resa maggiormente chiara la modalità di ottenimento delle agevolazioni per eseguire interventi di recupero e di riqualificazione energetica in ogni tipologia di edificio, facendo riferimento alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, mettendo in primo luogo l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Perché gli impianti fotovoltaici non potevano fruire della detrazione al 50%?

Il maggiore punto di criticità emergeva dal fatto che gli impianti fotovoltaici e qualsiasi altro sistema da fonti rinnovabili non fossero considerati tesi al risparmio energetico, ma alla produzione di energia pulita. Tale prospettiva è stata rivista in considerazione del fatto che con le nuove forme di incentivazione per l'aumento dell'autoconsumo domestico, consumare l'energia che si produce implica necessariamente il risparmio energetico o per lo meno la riduzione del consumo di energia da fonti esauribili.

In base alle disposizioni comunitarie, maggiore è la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata minore è l'indice di prestazione energetica, ovvero l'energia consumata per mq dell'abitazione nell'arco di un anno, andando ad identificare una ottimale classe energetica dell'edificio.

Installando un impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno energetico della propria abitazione è possibile accedere bonus fiscale del 36%, fino ad un tetto massimo di detrazione di 48.000 euro per abitazione; per le spese sostenute nella stessa installazione di sistemi da fonti rinnovabili fino al 30 giugno 2013 la detrazione è del 50% con un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro. Per comprendere meglio, osserva anche la seguente tabella:

DETRAZIONE 36%

DETRAZIONE 50%

Tetto massimo di spesa 48.000 euro Tetto massimo di spesa 96.000 euro (fino al 30 giugno 2013)

Il vantaggio delle nuove detrazioni: perché sceglierle?

Il vantaggio della nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate permette di dare delle linee guida che sappiano orientare gli utenti che decidono di installare nella propria abitazione un impianto fotovoltaico e desiderano sapere fin dal principio quanto andranno a spendere, guadagnare e risparmiare, con la sempre più crescente necessità di recuperare il capitale in tempi rapidi. Con il nuovo sistema di detrazione, una volta chiariti i punti di criticità non è più necessario dimostrare la riduzione dei consumi energetici nella propria abitazione con la presentazione di attestati di certificazione energetica.

L'installazione di una qualsiasi tipologia di impianto da fonte rinnovabile è connaturata al risparmio energetico per cui qualsiasi certificazione non potrebbe che attestarlo e confermarlo. Il proprietario dell'impianto fotovoltaico deve esclusivamente conservare la documentazione rilasciata al momento dell'acquisto e dell'installazione.

La detrazione 36 e 50% non è compatibile con il V Conto Energia: perché?

L'utente che installa un impianto fotovoltaico e sceglie di fruire della detrazione 36 o 50% ha il vantaggio di vedere un rapido recupero del capitale investito, ma l'energia prodotta non può essere incentivata con le agevolazioni del V Conto Energia: le due agevolazioni sono incompatibili e per questo è necessario bene valutare la soluzione che maggiormente si adatta alle proprie esigenze.

L'incompatibilità delle due agevolazioni è data dal fatto che gli obiettivi delle due incentivazioni sono differenti: la tariffa incentivante del V Conto Energia è data per premiare la produzione e consumo dell'energia da fonti rinnovabili, favorendo l'installazione degli impianti fotovoltaici; la detrazione fiscale del 36-50%, si basa, invece, sul riconoscimento di una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione di strutture residenziali, permettendo di ridurre le spese e incentivare l'esecuzione di questa tipologia di interventi.

Come risolvere l'incompatibilità della detrazione 36 e 50% con il V Conto Energia

In ogni caso, sia se si sceglie la tipologia di incentivazione del V Conto Energia, sia la detrazione fiscale 36 e 50% è possibile fruire del contratto di scambio sul posto o di ritiro dedicato con la sola eccezione di mettere l'impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione e sfruttare il completo autoconsumo dell'energia, non con l'intento di commercializzarla.

Con il contratto di scambio sul posto, infatti, l'energia generata che non viene auto consumata è immessa in rete, dopo essere stata conteggiata: la stessa quantità può essere sfruttata nel momento di maggior bisogno energetico, come per esempio durante la notte in cui l'impianto fotovoltaico non produce energia. L'obiettivo di questa tipologia di incentivazione è quello di fare in modo di consumare il più possibile l'energia autoprodotta, adottando anche delle strategie per aumentare l'autoconsumo e ridurre l'acquisto dell'energia dalla rete nazionale, in base a criteri di riduzione della generazione di energia da combustibili fossili.

Per ricapitolare, osserva anche la tabella seguente:

SCAMBIO SUL POSTO

DETRAZIONE 50% Compatibile

Immissione dell'energia in rete:

  • con prelievi di energia dalla rete inferiori alle immissioni in rete, il GSE paga all'utente un contributo;
  • con prelievi di energia superiori alle immissioni in rete, la differenza viene conteggiata in bolletta.
DETRAZIONE 36% Compatibile
V CONTO ENERGIA Incompatibile

E' possibile azzerare la bolletta con le nuove soluzioni di incentivazione?

Alla fine dell'anno, il GSE effettua un conguaglio e solo se i prelievi di energia dalla rete nazionale sono superiori all'immissione di rete dell'energia prodotta dal vostro impianto, la quota viene addebitata in bolletta, mentre se il saldo è in positivo sarà il GSE a pagare un compenso per l'energia prodotta.

Esempio di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda

                            (Esempio di installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda)

Autore Maria Francesca Massa


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