Un impianto fotovoltaico domestico può essere assoggettato al regime IVA? Il parere dell'UE e quello italiano

Avete da tempo optato per l'installazione, sul tetto della vostra abitazione, di un conveniente impianto fotovoltaico, utile a veder finalmente e drasticamente scendere la spesa delle vostre bollette energetiche.

Come ben sapete, la convenienza non si ferma qui poichè l'energia prodotta in eccesso dal proprio impianto a fonte pulita può essere venduta al Gestore dei Servizi Energetici.

Questa condizione però, ha fatto sorgere un dubbio tra l'opinione pubblica, soprattutto in merito a una particolare sentenza del Tribunale Europeo nei confronti di un preciso quesito: un impianto fotovoltaico domestico può essere assoggettato al regime IVA?

Vediamo i fatti nello specifico.

Il caso austriaco

Il 20 Giugno 2013 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso pubblica la sentenza della causa C-219/12 nei confronti di un produttore austriaco che aveva chiesto il rimborso dell'IVA pagata dopo la vendita alla rete elettrica locale del quantitativo energetico eccedente ottenuto dall'attività produttiva del proprio impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione.

Nello specifico il cittadino austriaco, il Sig. Thomas Fuchs, data la non capacità di immagazzinamento del proprio impianto, aveva ceduto in rete la quantità complessiva di energia prodotta secondo cessioni remunerate e assoggettate al regime IVA. Trovandosi in seguito a riacquistare il quantitativo energetico ceduto, il sig. Fuchs chiese all'autorità tributaria competente, il Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr austriaco, il rimborso dell'IVA pagata al momento dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico.

Il suddetto rimborso venne negato con la motivazione che Fuchs, con il suo impianto, non esercitava un'attività economica. Dopo un ricorso alla Commissione tributaria indipendente di Linz, la Corte amministrativa austriaca ha dunque interrogato la Corte di Giustizia europea sul questo quesito: L'energia elettrica prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico e ceduta in rete verso un corrispettivo, permettendo così la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, può rientare nella nozione di attività economica?

La Corte di Giustizia europea ha risposto affermativamente, sentenziando che "lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un'«attività economica» se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità" e si parla di stabilità dato che le cessioni di energia elettrica avvengono attraverso un contratto a tempo indeterminato con la rete.

Secondo la Corte lo sfruttamento energetico di un impianto fotovoltaico domestico dunque può far sorgere il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte.

In Italia niente partita IVA per il fotovoltaico domestico

La pronuncia della Corte di Giustizia europea stabilisce un principio secondo cui il produttore sia obbligato all'apertura di una partita IVA. Questo principio non è stato accolto nella normativa italiana, al momento in cui scriviamo naturalmente, che lo tiene in considerazione come puramente facoltativo.

In merito si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate sostenendo che vendere parte dell'energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico non comporta l'obbligo di apertura di partita IVA.

Intervenuta già in passato a favore dello stesso problema ma verificatosi nel caso di Enti Pubblici italiani, L'Agenzia delle Entrate già sostenne la considerazione della produzione di energia elettrica in eccesso come non commerciale e dunque irrilevante ai fini dell'IVA. 

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato inoltre che in Italia un'attività possa essere definita economica solo se professionale e abituale. 

Fotovoltaico domestico su tetto

(Un impianto fotovoltaico domestico installato sul tetto di una villetta)

AutoreDott.ssa Elisabetta Berra


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