Condizioni detrazioni dell'IVA secondo la Corte Europea

Quesiti ed interrogativi ruotano e aleggiano spesso intorno al sistema fotovoltaico e uno dei temi che ha maggiormente suscitato interesse e curiosità è la condizione di detrazione dell'IVA e a chiarirne le condizioni è stata la Corte Europea lo scorso giugno 2013, chiamata in causa da un cittadino austriaco.

Corte Europea rappresentata dalle diverse bandiere dei Paesi appartenenti, Lussemburgo

(Lussemburgo: Core Europea rappresentata dalle diverse bandiere dei Paesi appartenenti)

La sentenza emessa dalla Corte UE è scaturita proprio dal ricorso del cittadino anzidetto - il Sig. Fuchs - che inizialmente ha fatto ricorso alla corte locale e successivamente si è rivolto direttamente alla Corte Europea perchè i dubbi che trapanavano la testa del privato cittadino, sono divenuti dei veri e propri interrogativi pubblici.

Il tutto ha avuto inizio nel 2005 perché il Sig. Fuchs aveva, come molti, installato un tetto fotovoltaico sulla propria abitazione dal quale ha cercato poi di detrarre l'IVA relativa ai pannelli da quella dovuta allo Stato, in funzione e in virtù della vendita dell'energia prodotta dal cittadino ed emessa in rete: vendita (dell'energia da fotovoltaico) a prezzi di mercato e quindi assoggettata all'IVA. E ciò, secondo il Sig. Fuchs, era motivo più che sufficiente per richiedere il rimborso dell'IVA pagata al momento dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico.

Inoltre il Sig. Fuchs aveva iniziato a cedere tutta l'energia prodotta dal fotovoltaico - che risultava essere superiore al proprio fabbisogno - ad una società locale, dopo aver sottoscritto e regolato lo scambio con un contratto di accesso alla rete a tempo indeterminato.

Alla luce di questi presupposti il cittadino austriaco ha chiesto all'autorità tributaria austriaca competente - la Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr - il rimborso dell' IVA da lui assolta al momento dell'acquisto dell'impianto fotovoltaico. Rimborso dell'imposta pagata tra l'altro al momento dell'acquisto che però gli è stata negata dalla stessa Finanzamt F.R U. perché, secondo l'autorità di riferimento, il cittadino nello sfruttare il proprio impianto fotovoltaico, non stava esercitando un'attività economica così come previsto , ovvero non utilizzava l'energia prodotta, ma semplicemente la immetteva in rete e per questo - sempre secondo l'autoirtà di riferimento - non aveva diritto di detrarre l'IVA dalla tassazione sui ricavi del fotovoltaico.

Di qui il ricorso da parte del Sig. Fuchs alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che contrariamente al responso austriaco si è pronunciata a favore del cittadino sostenendo che lo "sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un'attività economica", anche al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. È quanto stabilisce la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

 "la nozione di introiti dev'essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell'attività esercitata. Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti".

Simbolo grafico della Corte Europea dei diritti dell'uomo: organo giudiziario superiore avente facoltà di pronunciarsi sui diritti

(Simbolo grafico della Corte Europea dei diritti dell'uomo: organo giudiziario superiore avente facoltà di pronunciarsi sui diritti)

In sintesi lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico privato e connesso alla rete può quindi far sorgere il diritto alla detrazione all' IVA pagata a monte. Questa sentenza dunque ha valenza e rilevanza europea e tutti dovrebbero prenderne atto, ma poi di fatto spetta sempre al giudice del Paese di riferimento e quindi nazionale risolvere le eventuali cause che possono sorgere in merito a questa questione. Ma l'esito dovrebbe essere conforme alle decisioni della Corte UE: un appello a tutti i giudici degli stati membri della Corte Europea.

 

AutoreDott.ssa Maria Logroio


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