Chi NON può accedere agli incentivi del V conto energia?

Già con il Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 del IV Conto Energia, all'articolo 11 comma 6, era possibile leggere le disposizioni obbligatorie per accedere alle tariffe incentivanti, le quali mettevano in evidenza come, per gli impianti fotovoltaici con entrata in esercizio dopo il 30 giugno 2011, il responsabile della dismissione e riciclaggio dei pannelli dovesse trasmettere al GSE il certificato di adesione ad un consorzio per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine ciclo di vita operativa.

Ora, con l'entrata in vigore del V conto energia, tali disposizioni sono diventate dei requisiti fondamentali: l'obiettivo italiano per il fotovoltaico è il raggiungimento dell'istallazione di 23 GW entro il 2016 e ci troviamo a quota 13 GW (un totale di circa 50 milioni di pannelli fotovoltaici installati e 300.000 impianti), attraverso quello che viene chiamato il concetto della responsabilità estesa del produttore, previsto dall'art. 178 - bis del Decreto "Testo Unico Ambientale".

Cosa devono fare le aziende produttrici di fotovoltaico per accedere agli incentivi?

Le aziende produttrici di fotovoltaico, per accedere agli incentivi governativi del V conto energia, dovranno:

  • effettuare la registrazione al Registro AEE;
  • aderire ad un sistema di raccolta e riciclo iscritto allo stesso registro;
  • garantire la gestione di fine vita dei moduli fotovoltaici.

Per l'Italia è un provvedimento innovativo e di importante progresso, nettamente in anticipo sulla normativa europea, la Direttiva europea sui Raee, la quale pone gli impianti fotovoltaici nella categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per avere maggiori informazioni, consulta l'articolo sullo smaltimento dei pannelli solari e a chi rivolgersi.

Chi ha diritto alle tariffe incentivanti senza iscrizione al registro?

Hanno accesso diretto alle tariffe incentivanti, senza iscrizione al registro:

  • gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture con rimozione eternit o amianto;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, realizzati in seguito a opere di rifacimento o potenziamenti, ma non superiori a 12 kW;
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di qualsiasi taglia fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi del V conto energia;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione di qualsiasi taglia fino al raggiungimento detto sopra;
  • gli impianti di qualsiasi taglia realizzati da Amministrazioni pubbliche fino al raggiungimento detto sopra;
  • gli impianti realizzati da utenti che richiedono una tariffa ridotta del 20% per impianti fotovoltaici superiori a 12 kW e non superiori a 20 kW o realizzati a seguito di opere di rifacimento, potenziamenti non superiori a 20 kW. [Fonte GSE]

Altri elementi che limitano l'accesso completo alle tariffe incentivanti:

L'ottenimento delle tariffe incentivanti, sia con accesso diretto sensa iscrizione ai registri, sia con iscrizione, sia con i requisiti necessari allo smaltimento e bonifica dei pannelli solari, consta anche di ulteriori limitazioni che riguardano il cambiamento delle tariffe stesse, la possibilità di non essere cumulate ad altre tipologie di incentivazione o contratto:

  • chi richiede le tariffe incentivanti non può più richiedere i premi aggiuntivi per l'uso efficiente dell'energia;
  • chi accede alla tariffa incentivante omnicomprensiva deve anticipare la fruizione della tariffa premio sulla quota di energia autoconsumata;
  • chi attiva un contratto di scambio sul posto non può attivare altre tipologie di incentivazione.
Autore Maria Francesca Massa


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