Nessun 'onere di sbilanciamento' per l'eolico: respinto il ricorso dell'Aeeg

Sembra la trama di una soap opera, ma non lo è. Protagonisti assoluti l'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) e l'ANEV (Associazione nazionale energia del vento), che si sono combattuti in tribunale a colpi di ricorsi e nuove delibere dal 2012 ad oggi, sino ad arrivare alla soluzione finale. Tema dello scontro è l'equiparazione fiscale e normativa tra la produzione di energia elettrica da fonti non programmabili, come l'eolico, e quella da fonti energetiche tradizionali, che comporta il pagamento dei cosiddetti oneri di sbilanciamento.

 

Gli operatori dell'eolico hanno fatto ricorso al Tar in merito alle decisioni dell'AEEG sui costi di sbilanciamento

(Gli operatori dell'eolico hanno fatto ricorso al Tar in merito alle decisioni dell'AEEG sui costi di sbilanciamento)


Cosa sono gli oneri di sbilanciamento?

Si parla di oneri di sbilanciamento in relazione ai costi che il gestore di una rete elettrica deve sostenere nel caso in cui si manifesti una discrepanza tra il programma di immissione e l'effettiva produzione oraria di energia di un impianto. Facciamo un esempio: nel caso in cui il gestore abbia a che fare con una fonte energetica non programmabile come l'eolico, che potrebbe non dare i risultati sperati a causa di condizioni metereologiche avverse (assenza di vento, potenza variabile, ecc.), dovrà coprire il ‘buco' nell'erogazione di energia facendo affidamento a un produttore elettrico tradizionale, con un aggravio in termini di costi. Il principio dell'onere di sbilanciamento è valido sia per l'una che per l'altra realtà produttiva, ma nel caso delle rinnovabili l'aleatorietà del sistema comporta una penalizzazione in più, in quanto sarà impossibile far coincidere programma di immissione e produzione effettiva, per poter ridurre al massimo i costi.

Dal 2012 ad oggi: la conclusione di una vicenda controversa

È giunta a conclusione giorni fa la lunga diatriba legale che ruotava intorno alle fonti rinnovabili, in particolare l'eolico, coinvolgendo l'AEEG e le associazioni di operatori della rete, i quali hanno alla fine ottenuto l'annullamento delle delibere dell'Authority circa l'obbligo di sostenere i cosiddetti oneri di sbilanciamento. Ma procediamo con ordine.

Nel 2012 l'AEEG ha introdotto le stesse regole in materia di oneri di sbilanciamenti sia per i produttori da fonti rinnovabili che da fonti tradizionali

(Nel 2012 l'AEEG ha introdotto le stesse regole in materia di oneri di sbilanciamento sia per i produttori da fonti rinnovabili che da fonti tradizionali)

Nel 2012 l'AEEG ha pubblicato la delibera 281/2012/R/efr che prevedeva che i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili dovessero farsi carico dei costi di sbilanciamento alle stesse condizioni degli altri produttori tradizionali, per evitare che eventuali irregolarità e criticità sulla rete potessero pesare sulle tasche dei consumatori e compromettere l'erogazione energetica generale. La delibera è entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 con una franchigia del 20%, con qualche piccola modifica introdotta tramite la delibera 493/2012/R/Efr.

Di fronte all'iniziativa dell'Authority, varie associazioni di operatori hanno manifestato il loro dissenso, prima fra tutti l'ANEV, l'Associazione nazionale energia del vento, che ha fatto ricorso al Tar della Lombardia in merito alle delibere pubblicate. Secondo i diretti interessati, l'impossibilità di effettuare una stima sulla produzione di energia quotidiana, a causa dell'elevata aleatorietà del sistema soggetto alle continue variazioni climatiche, compromette il principio alla base dell'onere di sbilanciamento: l'oscillazione continua dei dati di un impianto da fonti rinnovabili fa sì che i costi di sbilanciamento gravino indiscriminatamente su un sistema e sull'altro, senza tenere conto della differente capacità di previsione e quindi di abbattimento dei costi, superiore nei produttori da fonti tradizionali. Nell'estate del 2013 infatti il Tar ha dato ragione agli operatori del rinnovabile, in merito alle delibere 281/2012/R/efr e 493/2012/R/Efr, definendo discriminatoria la scelta dell'Authority di equiparare "le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento in quanto si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento prodotto".

Nonostante poi l'ulteriore pronunciamento sfavorevole del Consiglio di Stato, l'AEEG ha mantenuto in vigore parzialmente le regole e ha poi pubblicato la nuova delibera 462/2013/R/eel che reintroduce l'obbligo degli oneri di sbilanciamento per i produttori.

Ma l'ANEV non si è arresa e, pochi giorni fa, ha ottenuto che il Consiglio di Stato respingesse il ricorso dell'AEEG contro l'annullamento della delibera 281/2012/R/efr. Secondo il Cds infatti, bisogna adottare regole che siano capaci di creare "meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell'energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile". Si ritiene dunque annullata anche la successiva delibera 462/2013/R/eel dell'ottobre 2013.

AutoreDott.ssa Irene Armaro


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