Una casa Un pannello fotovoltaico!
Home sweet home. La casa è per ognuno di noi un rifugio dove tornare dopo una lunga giornata di lavoro, dove si ritrovano gli affetti e il calore della famiglia. E' lo specchio della nostra personalità. Ci sono case minimal dove tutto è ridotto all'essenziale, quelle riempite in ogni angolo da ninnoli, fotografie e ricordi di ogni viaggio e gite fuori porta, quelle dove il colore fa da padrone, quelle vissute e quelle che sono solo un letto dove riposare tra un ritorno e una partenza. Ognuno plasma la propria casa secondo necessità e gusto. E se la propria idea di casa fosse green? Se si è attenti all'utilizzo di detersivi biologici, alla raccolta differenziata dei rifiuti perché non si dovrebbe poter usufruire di energia pulita anche nella propria casa? Per rispondere a questa domanda bisogna ricorrere alla disciplina di carattere generale dettata in tema di uso dei beni comuni.

(esempio di condominio con impianto fotovoltaico)
La prima domanda che bisogna porsi è se è possibile per un condominio installare nelle parti di proprietà comune un impianto fotovoltaico a servizio della sua unità immobiliare. La risposta, per una volta, è positiva. Adesso arriva la parte "legalese". Per l'utilizzo a fini individuali delle parti comuni e più in generale per i condomini negli edifici esiste una norma apposita che è l'articolo 1102, primo comma, c.c. che così recita: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa."
La norma, appena citata, si riferisce alla comunione ma è pacificamente applicabile anche al condominio negli edifici, in ragione del richiamo a queste norme contenuto nell'articolo 1139 c.c. quello che viene sancito è il diritto all'uso paritario (ovvero l'utilizzo del partecipante alla comunione della cosa comune per fini individuali, senza alterarne la destinazione o impedirne l'uso agli altri) con obbligo di rispetto del pari diritto d'ognuno.

(schema di impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica)
Se invece si vuole installare un pannello fotovoltaico ad uso personale all'interno del condominio bisogna fare riferimento alla riforma del condominio (legge n.220/2012) che ha introdotto nel codice civile una norma, l'art.1122-bis, specificatamente dedicata a questa tipologia d'uso delle parti comuni. Il secondo comma dell'art. 1122-bis c.c. recita: "È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato."
Se si vuole applicare questa norma, due sono le strade da seguire:
- senza l'intervento dell'assemblea, rispetto alla quale l'art. 1122-bis , secondo comma, c.c., si limita a dire quanto riportato sopra;
- con delibera dell'assemblea (facoltativa e con le maggioranze prescritte al quinto comma dell'art. 1136 c.c.) qualora si rendessero necessarie modificazioni delle parti comuni (art. 1122-bis, terzo comma, c.c.).
Da tenere presente che la delibera dell'assemblea non autorizza l'utilizzo del bene comune ma ne disciplina solo l'uso. L'assemblea può intervenire quando si avvera ciò che è scritto nel terzo comma dell'art.1122-bis: "qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi."
Se ad esempio si vuole installare un impianto fotovoltaico destinato a servire la propria casa e questo comporta una modifica di una parte del tetto si ha l'obbligo di comunicarlo all'amministratore che dovrà immediatamente convocare l'assemblea per prendere le opportune decisioni.

(come si potrebbe ottenere energia nella vita di tutti i giorni)
L'assemblea può (è facoltativo):
a) prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione delle opere o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio;
b) provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto;
c) può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
Bisogna ricordarsi che, come afferma il terzo comma dell'art. 1122-bis c.c., il tutto dev'essere deliberato con il voto positivo della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e dei 2/3 del valore millesimale dell'edificio.










