Impianti fotovoltaici con domanda di incentivazione prima del 15 febbraio 2006: tagli alle tariffe incentivanti nel Primo Conto Energia
Il Gse ha annunciato con la nota in applicazione della sentenza n.9 del 4 maggio 2012 del Consiglio di Stato che non procederà all'adeguamento Istat per le tariffe incentivanti sugli impianti fotovoltaici entrati in esercizio con il Primo Conto Energia. Il Consiglio del Gse ha, infatti, stabilito che, in base al DM 6 febbraio 2006, le tariffe incentivanti del Primo Conto Energia devono essere considerate fisse a livello nominale e decrescenti in termini reali, senza adeguamento al tasso di inflazione annuo rilevato dall'ISTAT.
Nel primo Conto Energia sono compresi tutti gli impianti fotovoltaici incentivati con DM 28/07/2005, con domanda di ammissione alle tariffe incentivanti inoltrata al GSE entro il 15 febbraio 2006. La nota del Gse comprende un taglio retroattivo delle tariffe incentivanti causando una riduzione dei ricavi nella produzione di energia e un aumento dei tempi di ammortizzamento dei costi iniziali, mancando il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Pacchetto Clima-Energia del 2009.
L'Agenzia delle Entrate: una spiegazione sugli incentivi e i requisiti di ottenimento
A riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate emanando un comunicato in cui si spiega nel dettaglio che cosa si intende per incentivo dovuto all'installazione di un impianto fotovoltaico domestico per la produzione e autoconsumo di energia elettrica e equivalente ora alla nuova forma di agevolazione della detrazione del 50% sull'acquisto iniziale di un sistema solare.
L'Agenzia delle Entrate specifica i requisiti richiesti per ottenere la detrazione 50%, individuando la possibilità di fruizione solo per l'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, ovvero al servizio dell'immobile residenziale.
In sintesi: accede alle tariffe incentivanti solo chi produzione e autoconsuma e non chi vende l'energia prodotta
In sintesi, le tariffe incentivanti sono valide esclusivamente per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo domestico per alimentare tutti i dispositivi e apparecchi elettrici dell'abitazione, ma non per la produzione e la vendita delle'energia generata.
Questa è la vera differenza: mentre prima le tariffe incentivanti potevano costituire una somma erogata per la vendita dell'energia prodotta in sur plus e, dunque, guadagnare sul costo dell'energia e ammortizzare il prezzo iniziale dell'impianto fotovoltaico, con il nuovo Conto Energia questo non è più possibile, e neppure se l'impianto fotovoltaico è soggetto ed entrato in vigore con un precedente conto energia.
Per maggiori informazioni, leggi anche le news nel sito del GSE.
Divieto di accumulo degli incentivi: la sola eccezione è nell'installazione di un impianto combinato di solare termico e fotovoltaico
È, inoltre, necessario precisare che la detrazione del 50% esclude l'ottenimento di altre tipologie di incentivi e anche nel caso in cui nella vostra abitazione si decida di effettuare degli interventi di riqualificazione energetica, non è possibile richiedere la detrazione del 55% - destinata agli interventi per incrementare il risparmio energetico- ad eccezione dell'installazione di un impianto combinato solare termico e fotovoltaico, per i quali è dovuta una detrazione maggiore, ma non è comunque cumulabile con altri incentivi.
L'Agenzia delle Entrate precisa che le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 hanno il diritto di una percentuale di detrazione pari al al 50% con un limite di spesa elevato dai 48.000 ai 96.000 in base al d.l. n.83 del 2012). In ogni caso, come detto sopra, gli incentivi non sono cumulabili ad eccezione del contratto di scambio sul posto e del ritiro dedicato:
"Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell'assorbimento dell'energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato".
Chi può accedere alle detrazioni
In base alla nota dell'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle detrazioni solo gli utenti domestici che hanno installato un impianto fotovoltaico per uso domestico, producono e consumano l'energia autogenerata.
I proprietari di impianto fotovoltaico installato per attività commerciali hanno la possibilità di fruire della detrazione, in quanto la cessione dell'energia prodotta in eccesso si configura come esercizio dell'attività commerciale, come negli impianti di potenza superiore ai 20 kw, potenza troppo elevata per soddisfare il solo fabbisogno di un'abitazione standard, sufficiente da 3 kW.
Le certificazioni
I contribuenti non devono presentare una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, in quanto in base alla nota dell'Agenzia delle Entrate, la nozione di risparmio energetico non è vincolata a determinate tipologie di impianto solare, perché essendo un sistema per la produzione di energia da fonte rinnovabile gratuita e pulita mantiene intrinseca nella sua funzione la riduzione dei consumi energetici. E' necessario, però, conservare:
- le abilitazioni amministrative;
- un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Vantaggi: riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici
Con il taglio delle tariffe incentivanti e con la premessa della detrazione 50%, l'unico vantaggio avuto sul mercato del fotovoltaico è quello della riduzione del costo iniziale di un impianto fotovoltaico. Questo anche perché, come accennato sopra, le spese di acquisto e installazione del sistema solare per la produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica sono detraibili se l'impianto è al servizio dell'immobile residenziale.
La detrazione è suddivisa in rate annuali per un periodo di tempo di dieci anni, diventando un tempo maggiormente ridotto – rispetto ai reali vent'anni di ammortamento dell'impianto fotovoltaico. Fermo restando che non vi sarà più la possibilità di acquistare un impianto fotovoltaico per la vendita dell'energia prodotta.
Come ottenere la detrazione sull'impianto fotovoltaico?
Il proprietario di impianto fotovoltaico deve conservare la documentazione che attesta l'acquisto e l'installazione dell'impianto, conservando, inoltre, le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia se si desidera fruire della detrazione di imposta.
Se la normativa in vigore non prevede la presentazione di alcuna abilitazione amministrativa, il proprietario di impianto fotovoltaico deve in ogni caso conservare un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in base alla Legge Bassanini quater, ovvero il DPR n. 445/2000.











