Fotovoltaico bene mobile o immobile?
Si torna a far luce sul tema della qualificazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili, ma in particolare si volge l'attenzione sugli impianti fotovoltaici, spesso oggetto di quesiti e dibattiti essendo nuovi beni giuridici. E una delle domande che vede gli impianti fotovoltaici protagonisti è se gli impianti sono da considerarsi beni immobili o mobili.

(Pannelli solari sul tetto di una casa - vista invernale)
E non c'è argomento migliore per festeggiare il primo anno di vita (dal 1°Dicembre 2012) dell'unificazione dell'Agenzie delle Entrate con l'Agenzia del Territorio che fino allo scorso anno si interessavano rispettivamente degli aspetti tributari e catastali degli immobili con finalità spesso contradditorie che disegnava espressioni incerte sui volti dei contribuenti.
Il punto di partenza dalla quale si è cercato di formulare soluzioni coerenti rispetto al sistema normativo in vigore non poteva che essere rappresentato dalla verifica a monte circa la natura di bene mobile o immobile; differenze ben spiegate nell'art. 812 del codice civile. Ma nello specifico arrivano delucidazioni con la circolare n. 36E del 19 Dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate. La circolare in questione ha affrontato molteplici temi di carattere catastale e fiscale relativi agli impianti fotovoltaici, spesso portatori sani di dubbi anche perché ad essi è legata la questione degli incentivi economici introdotti con le varie edizioni del conto energia e con la diffusione dei fondi comuni di investimento immobiliari. L'AdE chiarisce dunque come inquadrare correttamente gli impianti fotovoltaici sul piano fiscale e catastale e spiega quando queste installazioni si qualificano come beni mobili o immobili e il trattamento che ne deriva in termini di Imposte Dirette, Iva e Registro.
L'impianto fotovoltaico lo si può collocare nella categoria di bene mobile o immobile in funzione della sua potenza, dimensione e valore economico dell'impianto stesso. Ma per meglio distinguere le due nozioni si possono individuare tre casi più generali che considerano il fotovoltaico come bene immobile se:
1. costituisce una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 "opifici" oppure nella categoria D/10 "fabbricati, per funzioni produttive connesse ad attività agricole"; nel caso invece abbiano requisiti di ruralità (l'impianto fotovoltaico risulta equiparabile alle turbine delle centrali elettriche e conseguentemente l'impianto in questione va ricondotto nell'ambito degli immobili aventi destinazione catastale D/1 anzidetto).
2. gli impianti sono delle vere e proprie centrali di produzione di energia elettrica, non collegate all'immobile, ma fanno corpo a sè;
3. l'impianto viene installato o posizionato sulle pareti o tetti di un immobile e per esse sussiste l'obbligo di variazione catastale: obbligo che si effettua quando è necessario verificare la rendita dell'unità immobiliare e che può essere incrementato da un impianto fotovoltaico. Se l'installazione di un impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale del 15% o risulta essere maggiore di questa percentuale (percentuale decisa dall'amministrazione catastale) l'impianto non risulta accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita dell'immobile principale, senza mutarne la classificazione.

(Pannelli solari installati su rilievo su una terrazza)
Diversamente vengono considerati beni mobili gli impianti di piccola taglia che rispettano cioè specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni e non implicano un incremento del valore capitale di un immobile.
In questo caso, spiega l'Agenzie delle Entrate, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, nè come unità immobiliare autonoma, nè come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1. la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non dev'essere superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
2. la potenza nominale complessiva, espressa in kw, non dov'essere superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dell'intera area destinata all'intervento (comprensiva quindi degli spazi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dell'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, deve essere inferiore a 150m3 - in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'art. 3 comma 3, lettera 'e' -) del decreto ministeriale 2 Gennaio 1998, n. 28.

(I pannelli solari della Città del Vaticano che ha installato 2.400 pannelli fotovoltaico sul tetto di 5.000mq di Nervi)
Per quanto riguarda invece l'aspetto fiscale, gli impianti fotovoltaici sono qualificati sulla base della loro rilevanza catastale, considerandoli beni immobili quando sono dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità di cui fanno parte.
E per il trattamento dell'IVA delle cessioni di impianti considerati beni immobili, la circolare precisa che l'aliquota ridotta al 10% si applica all'acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ovvero, impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che contengono quei componenti necessari individuati nella norma CEI 82-25.
Dal nuovo anno invece (quindi dal 2014) le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano in campo IVA, scontano il Registro nella misura proporzionale del 9%. Per questi trasferimenti, l'imposta da corrispondere non può essere inferiore a mille euro. Le stesse operazioni sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro.

