Le 6 cose che non vanno nel Quinto Conto Energia: chi perde chi e cosa?

Con l'apertura del 1° Registro per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW del V Conto Energia da parte del Gse, avvenuta il 20 agosto 2012, con chiusura alle ore 24 del 18 settembre dello stesso anno, si avvia la possibilità di iscriversi al Registro tramite il portale informatico dedicato, corredato alle Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 Luglio 2012.

L'ammissione in graduatoria avverrà entro il limite di 140 milioni di euro indicato dal decreto, fermo restando la chiusura al raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno: con l'apertura delle nuove regole del V Conto Energia si aprono anche le prime riflessioni su ciò che è migliorato e su ciò che non va bene, andando sempre più a delineare un nuovo sistema che riduce il valore degli incentivi statali con l'aumentare del volume delle installazioni di impianti.

Annullamento del bonus per lo smaltimento eternit:

All'art 4 comma 5 lettera c) viene annullato il bonus per lo smaltimento eternit, il quale diventa un requisito prioritario per l'iscrizione e per l'accesso al registro. Ciò significa che lo smaltimento e la sostituzione dell'amianto e dell'eternit non sarà più incentivato, nessun utente sarà invogliato a farlo, come succedeva precedentemente, considerando anche il prezzo degli interventi di bonifica, smaltimento e realizzazione della copertura per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Eliminazione degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli:

Con il V conto energia non sarà più possibile realizzare impianti su terreni agricoli, ma solo su copertura di serre o capannoni agricoli. Nel caso le coperture contengano amianto o siano realizzate in eternit, non verrà più erogato un bonus per lo smaltimento o la bonifica, incentivando l'installazione dei pannelli fotovoltaici, ma questa situazione si inserisce tra i requisiti di priorità per l'inserimento in graduatoria (vedi quanto detto sopra).

Criteri di priorità per l'accesso alle tariffe incentivanti:

Alla lettera d), sempre dello stesso articolo 4 comma 5, viene inserito come criterio di priorità per l'iscrizione al registro il principio dell'autoriduzione tariffaria e alla lettera k), si pone come requisito ultimo la potenza nominale riducendo sensibilmente l'implementazione della produzione distribuita nel sistema elettrico italiano.

Ciò significa che, le tipologie di impianti di potenza maggiore ai 100 kW fino al MW che trovavano largo impiego sui tetti dei capannoni industriali o centri commerciali con l'obiettivo dell'autoconsumo e, dunque, dell'autonomia energetica, restano convenienti dal punto di vista del perseguimento di un'ottica ecosostenibile, ma con le limitazioni delle priorità dei requisiti del nuovo decreto, diventano molto difficili da realizzare.

Inoltre, gli impianti fotovoltaici potranno essere realizzati con capitali propri, ma il debito bancario necessita della firma della Convenzione con il GSE: tempi lunghi per chi investe e con la conseguente richiesta maggiorata di installazione di impianti di potenza inferiore ai 12 kW.

Necessità della certificazione energetica:

Gli impianti di potenza inferiore ai 12 kW devono avere un Certificato Energetico dell'immobile sul quale vengono collocati, corredato di suggerimenti tecnici per migliorare le prestazioni energetiche, implicando un aumento della tempistica delle pratiche burocratiche e sopratutto dei costi. Per l'installazione di un impianto superiore ai 12 kW è necessario, invece, che l'edificio sia almeno di classe energetica D, implicando l'impossibilità per numerosi edifici di installare un impianto fotovoltaico. 

Per avere maggiori informazioni, consulta anche l'articolo sugli Impianti fotovoltaici integrati, certificazione energetica e attestazione moduli e inverter.

Eliminazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra:

All'Art. 6 comma 2 lettera g) punto IV si elimina la tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici a terra installati su cave o su terreni/superfici industriali. Con il V conto energia potranno godere delle incentivazioni solo gli impianti collocati su discariche esaurite o nelle aree di loro pertinenza. E' facile comprendere come questa tipologia di superficie, con tali requisiti, sia molto rara, fermo restando che nell'incertezza dell'inserimento in graduatoria, un operatore non investe per non veder riconosciuto il diritto di installazione.

Lo stesso procedimento avviene nell'art. 9 comma 2 lettera c), in cui è penalizzata l'installazione della tipologia di impianti fotovoltaici a bassa concentrazione.

In linea generale, dal V conto energia emerge una volontà di fermare il mercato fotovoltaico penalizzando alcune tipologie di impianti: gli impianti dai 12 a 20 kW di potenza fuori registro avranno diritto a una tariffa decurtata del 20%, così come le tipologie di impianti, fuori a registro, fino a 50 kW se sostituiscono la copertura eternit o amianto.

Introduzione di spese istruttorie:

All'art. 10 comma 1 si sancisce l'introduzione di spese di istruttoria per l'iscrizione al registro, per la semplice richiesta di ottenimento della tariffa incentivante e per gli oneri di gestione pari a 0,1 c €/kWh, quest'ultimo con carattere retroattivo, per tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012.

L'iscrizione al registro costa 5 € per ogni kW di potenza, la somma non viene restituita se non si accede alla graduatoria, mentre se si rientra, l'impianto deve essere realizzato entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria, pena decadenza del diritto.

Autore Maria Francesca Massa


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