Possono i geometri progettare un impianto fotovoltaico? Le restrizioni per gli impianti con potenza superiore ai 6 Kw

L'installazione di un impianto fotovoltaico è sempre una realizzazione che merita un'adeguata conoscenza tecnica, poiché solo con misure dettagliate e precise è possibile sfruttare al meglio l'energia solare e produrre quella elettrica.
Solitamente, soprattutto a livello privato, è sufficiente rivolgersi ad una tecnico di fiducia, appassionato e specializzato nel settore, il quale provvederà a redigere un progetto di installazione.

Addetto all'istallazione di un impianto fotovoltaico

(Addetto all'istallazione di un impianto fotovoltaico)

Tuttavia, secondo le moderne normative, un geometra non è abilitato a installare impianti fotovoltaici con una potenza superiore ai 6 Kw. Per i casi in cui l'impianto ha una potenza inferiore, invece, l'installazione è consentita per sua mano, poiché egli agisce in qualità di tecnico abilitato.

IL PARERE DEL CENTRO STUDI E LA NORMATIVA PER GLI IMPIANTI SUPERIORI AI 6 Kw

Il geometra non è abilitato a progettare l'installazione di impianti fotovoltaici superiori ai 6 Kw, anche se egli opera in veste di professionista, con tanto di iscrizione all'albo. Per questa tipologia di impianti, infatti, è necessario che il tecnico sia informato sulle particolari tipologie di installazione fotovoltaica e soprattutto abbia seguito corsi di formazione che gli abbiano garantito di possedere i requisisti per operare nel campo e accrescerne l'esperienza.

Ciò è stato oggetto di precisazione da parte del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ha elaborato un documento, all'interno del quale motivazioni e approfondimenti sono stati redatti per studiare il caso. Il documento interviene sulla questione delle competenze professionali a seguito di note pervenute dagli Ordini provinciali circa proprio l'inclusione o meno dei geometri all'interno dei professionisti operanti nella  progettazione di un impianto fotovoltaico.

Il documento in questione si fonda sul Regio Decreto 274/1929, con il quale viene fissato l'ordinamento professionale dei geometri, e sul DM 37/2008 che, invece, riguarda la disciplina da seguire per le autorizzazioni all'installazione degli impianti negli edifici.

Tecnico che supervisiona lo stato di un impianto fotovoltaico

(Tecnico che supervisiona lo stato di un impianto fotovoltaico)

Il primo decreto, infatti, non prevede, per i geometri, l'abilitazione a svolgere la progettazione di alcun impianto: sono esclusi addirittura quelli elettrici e quelli fotovoltaici, di conseguenza, non sono per nulla menzionati. Si ricorda, infatti, che l'installazione di impianti fotovoltaici, soprattutto di una potenza elevata, necessita di competenze e conoscenze specifiche, chiaramente non in possesso di qualsiasi tecnico.

Circa la seconda normativa, al quale il documento del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri si ispira, essa sottolinea che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, è necessario che il progetto sia redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, in particolar modo, la normativa si concentra soprattutto su quegli impianti la cui potenza supera i 6 kW, per i quali il ricorso ad un professionista specializzato è indispensabile.

PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI CON UNA POTENZA INFERIORE AI 6 Kw

Al geometra, dunque, è consentito di redigere progetti di impianti con una potenza inferiore ai 6Kw, in qualità di tecnico abilitato e non come professionista iscritto ad un albo, secondo ciò che dettato dall'art. 4 del DM 37/2008. Al fine di procedere con questa tipologia di installazione, il geometra professionista dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • il diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica;
  • una qualifica di scuola secondaria conseguita, con un periodo di tirocinio biennale continuativo alle dipendenze di un'azienda del settore;
  • un attestato di formazione professionale conseguito dopo tirocinio formativo quadriennale alle dipendenze di un'azienda del settore;
  • prestazione  lavorativa svolta per un periodo non inferiore ai tre anni (ad esclusione del periodo di apprendistato e di quello svolto come operaio installatore), alle dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività. (Fonte edilportale.com)

Il documento del Centro Studi precisa il concetto asserendo che «il solo professionista iscritto all'albo potrà, dunque, progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 6 KW, mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell'azienda installatrice» e continua definendo il concetto di professionista, ovvero colui che è «iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta», cioè colui che «iscritto all'albo, sarà competente alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica» e questa non riguarda la precisa competenza dei geometri. (Fonte greenbiz.it)

AutoreDott.ssa Sara Tomasello


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