Installare un impianto fotovoltaico in un'area agricola: incentivi e tariffe incentivanti: vietate o no?
In Italia l'installazione di impianti fotovoltaici ha avuto un enorme boom nel momento in cui il Conto Energia aveva annunciato l'imminente riduzione delle tariffe incentivanti, dando avvio alla corsa all'installazione dell'impianto per farlo entrare in esercizio prima del termine indicato dal GSE. Questo ha fatto sì che nel territorio nazionale si sia arrivati ad avere 33,2 milioni di metri quadri di superficie con impianti fotovoltaici a terra pari ad una potenza installata di 1.465,5 Megawatt.
I territori con la maggiore superficie di installazione di fotovoltaico a terra sono:
- la Puglia con 14,8 milioni di installazioni;
- il Lazio con 3,8 milioni di installazioni;
- l'Emilia Romagna con 3,4 milioni di installazioni.
In linea generale, però, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ha sollevato numerose criticità, in quanto seppur si è favorevoli alla produzione di energia rinnovabili, all'installazione sempre maggiore di sistemi che permettano di sfruttare le fonti alternative per ridurre l'utilizzo delle fonti esauribili, non è ancora stata accettata l'idea di sfruttare dei territori agricoli per l'installazione del fotovoltaico, aree, per molti, considerate ideali e necessarie solo per la coltivazione.
Installare un impianto fotovoltaico in zone coltivabili significa per molti fare un passo indietro verso la politica ecosostenibile, e non un passo avanti verso l'ecosostenibilità, in quanto limiterebbe le zone fruibili per la produzione di prodotti alimentari.
Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1: blocco degli incentivi
Di tutta riposta, il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 predispone il blocco degli incentivi previsti dal decreto legislativo 28/2011, per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici a terra installate su aree agricole, introducendo anche i nuovi criteri di ottenimento delle incentivazioni.
Le nuove disposizioni limitano tutte le intenzioni di installazione di impianti fotovoltaici a terra di tutte le aziende e i proprietari terrieri che nel fotovoltaico avevano visto la possibilità di produzione di energia rinnovabili commerciabile.
Chi ancora può installare gli impianti fotovoltaici a terra e in quali aree?
Il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole esclude:
- tutte le tipologie di impianti realizzati o che devono essere ancora realizzati sui terreni demaniali militari;
- impianti fotovoltaici da insediare su aree agricole con titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni - 25 marzo 2012 - e comunque in ogni caso, l'impianto fotovoltaico deve essere entrato in esercizio entro 180 giorni.
Per comprendere meglio e ricapitolare in quali aree è ancora possibile installare degli impianti fotovoltaici, chi può installarli e con quali requisiti, osserva anche la tabella seguente:
TIPOLOGIA IMPIANTI |
ZONE DI INSTALLAZIONE |
DATA DI INSTALLAZIONE |
DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO |
Tutte le tipologie di impianti fotovoltaici | Terreni demaniali militari | In realizzazione o da realizzare | - |
Impianti fotovoltaici | Aree agricole con titolo abilitativo ottenuto entro il 25 marzo 2012 | Entro il 25 marzo 2012 | Entro 180 giorni dal dall'entrata in vigore del decreto - 25 marzo 2102 |
Altri requisiti degli impianti a terra per l'installazione su aree agricole
Gli impianti di cui abbiamo parlato sopra devono, inoltre:
- avere una potenza nominale non superiore a 1 MW;
- se appartengono allo stesso proprietario del terreno devono rispettare la distanza di 2 km e non devono occupare più del 10% dell'area agricola in base all'art. 10 comma 4,5 e 6 del Dlgs 28/2011.
Per comprendere meglio, osserva anche la tabella seguente in cui sono indicati i requisiti dell'impianto fotovoltaico che può essere installato su una zona agricola: fermo restando ciò che è stato detto nel paragrafo e tabella precedente:
TIPOLOGIA IMPIANTO INSTALLABILE SU ZONA AGRICOLA |
REQUISITI |
Tutte le tipologie di impianto | Potenza nominale NON superiore a 1 MW |
Impianto appartenente al proprietario del suolo agricolo |
-distanza di 2 km; -non deve occupare più del 10% della superficie agricola |
Per ricapitolare: cosa comporta realmente il divieto di fruizione degli incentivi statali
Nell'art. 65 del decreto convertito in legge n. 27 del 2012 si sancisce il divieto di fruizione degli incentivi statali per gli impianti installati su aree agricole. In realtà, già il DLgs 3 marzo 2011 n. 28 prevedeva delle particolari restrizioni sulla potenza massima installabile indicando il rapporto fra superficie occupata dall'impianto e quella complessiva – come detto sopra).
In ogni caso, è bene ricordare che l'art. 65 del decreto sulle liberalizzazioni ha abrogato i commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del Dlgs 28/2011, per cui eliminando la fruizione degli incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, anche le limitazioni all'accesso e i differenti requisiti di accesso non hanno più valore.
Per farsi un'idea: il video di un'interpellanza comunale sull'installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole
Per farsi un'idea è importante anche visualizzare il video seguente di una interpellanza comunale - consiglio comunale del 27/09/2010 - in cui si possono ascoltare le idee, teorie e richieste di installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole da parte di soggetti privati e pubblici, le modalità di disciplina dei casi di installazione e l'analisi della questione del fotovoltaico su zone adibite ad uso agricolo.
Inoltre, si spiega la disciplina dei regolamenti regionali, facendo riferimento anche alle linee guide per l'installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile e solare, con il chiaro obiettivo di favorirne la realizzazione, in cui ogni comune ha un ruolo partecipativo, ma essenzialmente consuntivo.