Fonti rinnovabili ma non fotovoltaiche: guida al DM 6 luglio 2012 e alle tariffe incentivanti

E' da poco stato pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 recante Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, la quale normativa definisce e chiarisce un settore rimasto ancora troppo in disparte, per la sua importanza, sul mercato ecosostenibile.

Il DM 06/07/2012 definisce il nuovo sistema di incentivazione per le fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche:

  • l'idroelettrico;
  • il geotermico;
  • l'eolico;
  • le biomasse;
  • il biogas.

Il decreto, inoltre, stabilisce le modalità di accesso alle tariffe incentivanti della produzione di energia non fotovoltaica con i seguenti requisiti:

  • impianti non fotovoltaici di nuova costruzione;
  • impianti non fotovoltaici integralmente ricostruiti;
  • impianti non fotovoltaici riattivati;
  • impianti non fotovoltaici sottoposti a interventi di potenziamento o di rifacimento con potenza di picco non inferiore a 1 kW e con entrata in esercizio in seguito al 31 dicembre 2012.

Similmente ai requisiti richiesti nel V Conto Energia, il sistema di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, stabilisce un costo indicativo cumulato di ogni tipologia di incentivo, il quale non deve superare i 5,8 miliardi di euro all'anno. Con questo proposito, il GSE aggiorna e pubblica mensilmente tale dato nel suo sito.

Requisiti per accedere agli incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili non fotovoltaiche

Gli impianti da fonti rinnovabili non fotovoltaiche necessitano di alcuni requisiti per accedere alle tariffe incentivanti, previa iscrizione negli appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti di potenza sopra descritti:

  • impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati con potenza non superiore alla potenza di soglia;
  • impianti ibridi con potenza complessiva non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile utilizzata;
  • impianti sottoposti a interventi di rifacimento totale o parziale (nei limiti e modalità stabiliti all'art.17 del decreto);
  • impianti sottoposti a interventi di potenziamento, in cui la differenza tra il valore della potenza in seguito all'intervento e il valore prima dell'intervento non è superiore al valore di soglia descritto dagli impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile.

Nota bene: il valore della potenza di soglia è stabilito in 5 MW per ogni tipologia di fonte rinnovabile, fatta eccezione di:

  • impianti da fonti idroelettriche, in cui il valore di soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
  • impianti da fonti geotermoelettriche, in cui il valore di soglia è fissato in 20 MW.

Tipologie di impianti che accedono all'incentivazione con partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso:

  • impianti con potenza superiore alla pertinente potenza di soglia, come definito all'art. 5;
  • impianti sottoposti a interventi di potenziamento, con le modalità dette sopra;

Impianti che accedono direttamente all'incentivazione:

  • impianti eolici e alimentati da fonte oceanica con potenza fino a 60 kW;
  • impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia può essere superiore a 250 kW se l'impianto è:

- realizzato su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

- utilizza acque di restituzione o di scarico;

- utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota dedicatata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

  • impianti alimentati a biomassa, con potenza fino a 200 kW;
  • impianti alimentati a biogas con potenza fino a 100 kW;
  • impianti sui quali si è effettuato un intervento di potenziamento (con modalità sopra descritte);
  • impianti con progetto di riconversione nel settore bieticolo-saccarifero, approvato dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
  • impianti sui quali si è effettuato un intervento di rifacimento con potenza complessiva non superiore ai valori massimi stabiliti dal decreto;
  • impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, con potenza fino al doppio del livello massimo stabilito dal decreto.
Autore Maria Francesca Massa


Visualizza l'elenco dei principali articoli